PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dell'Osservatorio per l'alimentazione e la nutrizione umana).

      1. È istituto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio per l'alimentazione e la nutrizione umana, di seguito denominato «Osservatorio».

Art. 2.
(Funzioni dell'Osservatorio).

      1. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:

          a) attività di censimento e di monitoraggio della ricerca in ambito alimentare;

          b) analisi dei consumi e delle informazioni alimentari di maggiore diffusione;

          c) verifica degli orientamenti dei consumatori e promozione di scambi continui di informazioni con esperti e specialisti del settore;

          d) diffusione delle informazioni specialistiche relative al settore nutrizionale, finalizzate a una corretta forma di alimentazione.

      2. L'Osservatorio censisce tutte le ricerche e le pubblicazioni realizzate in ambito alimentare e nutrizionale.
      3. L'Osservatorio verifica periodicamente la qualità e l'efficacia delle campagne di divulgazione nonché degli interventi realizzati a fini educativi e didattici nel settore alimentare e nutrizionale.
      4. Nell'ambito dell'Osservatorio è istituita una apposita banca dati finalizzata, in particolare, a garantire il coordinamento dei dati stessi, a promuovere la

 

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collaborazione tra i soggetti interessati e ad evitare duplicazioni delle ricerche e delle indagini.

Art. 3.
(Istituzione e funzioni del Comitato nazionale per l'alimentazione e la nutrizione umana).

      1. Nell'ambito dell'Osservatorio è istituito il Comitato nazionale per l'alimentazione e la nutrizione umana, di seguito denominato «Comitato», che ne assume la direzione scientifica. Il Comitato, in particolare, ha il compito di elaborare le linee guida e i documenti di supporto scientifico eventualmente necessari agli interventi in materia del Governo e delle altre autorità competenti.
      2. Il Comitato provvede all'unificazione e al coordinamento delle diverse iniziative riguardanti la ricerca e la diffusione della cultura nutrizionale in campo nazionale.
      3. Il Comitato provvede, altresì, all'analisi delle ricerche e delle informazioni concernenti l'alimentazione e la nutrizione umana, selezionando quelle che possono avere un impatto positivo sulle scelte dei consumatori e promuovendone la diffusione in modo da renderle accessibili agli utenti.
      4. Il Comitato può proporre nuove linee di ricerca e di modelli operativi nel settore alimentare e nutrizionale, in particolare su problematiche di grande rilievo sociale, nonché strategie innovative di intervento.

Art. 4.
(Composizione del Comitato e dell'Osservatorio).

      1. Il Comitato è composto:

          a) da un rappresentante designato da ciascuno dei seguenti Ministeri e organismi:

              1) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

              2) Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

 

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              3) Ministero della salute;

              4) Ministero dell'istruzione;

              5) Ministero dell'università e della ricerca;

              6) Ministero dell'economia e delle finanze:

              7) Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;

          b) da due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          c) da esperti nominati sulla base delle specifiche professionalità.

      2. Il Comitato è presieduto da un professore universitario di prima fascia nelle materie della nutrizione e dell'alimentazione umana, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri tra gli esperti di cui al comma 1, lettera c).
      3. I componenti del Comitato, compreso il presidente, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per altri quattro anni.
      4. L'Osservatorio è composto da un presidente, individuato tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche in servizio nella qualifica da almeno dieci anni, da un segretario generale e da esperti del settore alimentare e nutrizionale.
      5. I componenti dell'Osservatorio, compreso il presidente, durano in carica quattro anni e possono esser confermati per altri quattro anni.
      6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente dell'Osservatorio, sono nominati i componenti del Comitato, nonché i componenti, compresi il presidente e il segretario generale, dell'Osservatorio.

Art. 5.
(Organizzazione).

      1. All'organizzazione dell'Osservatorio e del Comitato si provvede con apposito regolamento emanato, ai sensi dell'articolo

 

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17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta, del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Per lo svolgimento delle relative attività, l'Osservatorio e il Comitato possono, altresì, avvalersi delle strutture e delle risorse della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli altri Ministeri interessati.
      3. L'Osservatorio può stipulare convenzioni, per specifiche questioni, con enti, istituti, associazioni e università, pubblici e privati, operanti nel settore dell'alimentazione e nutrizione umana.

Art. 6.
(Gruppi di lavoro).

      1. Al fine di garantire una migliore funzionalità dell'Osservatorio e in relazione a specifiche esigenze, con provvedimento del Ministro per le politiche europee, su proposta motivata del presidente dell'Osservatorio, sono costituiti appositi gruppi di lavoro composti da esperti delle tematiche in oggetto.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.